La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica, sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro (comma 200 della legge di bilancio 2020).
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 2 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro, ovvero in misura pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare o del paradigma 4.0 (comma 201 della legge di bilancio 2020).
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti,…), il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro (comma 202 della legge di bilancio 2020).
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 4 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico.
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
Attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
Attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività..